Cronaca Sentenza Tar

Gara rifiuti illegittima, il Comune di Portopalo condannato a risarcire Eco.Fap

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Rifiuti

Il Comune di Portopalo di Capo Passero dovrà risarcire con 11 mila euro la società Eco.Fap per la perdita della possibilità di aggiudicarsi il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Alla somma riconosciuta dovranno essere aggiunti rivalutazione monetaria e interessi. Il Comune è stato inoltre condannato a pagare 3 mila euro di spese processuali, oltre agli oneri previsti dalla legge. Lo ha stabilito il Tar di Catania sulla vicenda riguardante la procedura negoziata senza pubblicazione del bando indetta nel 2022.

Eco.Fap, gestore uscente del servizio, non era stata invitata dal Comune, che aveva applicato il principio di rotazione coinvolgendo cinque operatori economici. L’appalto era stato poi affidato alla Ecosystem. La società esclusa aveva impugnato gli atti, sostenendo che il valore dell’appalto non dovesse essere calcolato soltanto sui quattro mesi iniziali, ma anche sui successivi rinnovi previsti dalla documentazione di gara. In primo grado il Tar aveva respinto il ricorso, considerando quei periodi come semplici proroghe tecniche. La decisione era stata però ribaltata dal Cga nell’ottobre 2024, perché secondo i giudici d’appello quelli previsti dal Comune erano veri e propri rinnovi e dovevano quindi essere conteggiati per determinare il valore complessivo dell’appalto.

Il loro inserimento nel calcolo avrebbe imposto il ricorso a una procedura concorrenziale con pubblicazione del bando. Gli atti di gara erano stati annullati, ma il contratto stipulato con Ecosystem era rimasto efficace perché il servizio si trovava già in una fase avanzata di esecuzione. Eco.Fap aveva quindi presentato una domanda risarcitoria, chiedendo oltre 76 mila euro per la perdita dell’opportunità di ottenere l’affidamento e per il danno curriculare.

Il Tar ha riconosciuto la responsabilità del Comune, ma ha escluso che Eco.Fap potesse ottenere l’intero utile teoricamente ricavabile dal servizio. Non vi era infatti la certezza che, partecipando a una gara aperta, la società sarebbe risultata aggiudicataria. I giudici hanno però ritenuto che l’impresa avesse una possibilità “seria e concreta” di vincere, considerando la precedente gestione del servizio, l’esperienza maturata, la conoscenza del territorio e la disponibilità di una struttura già organizzata.

Per quantificare il risarcimento, il Tribunale ha stimato in circa 1,1 milioni di euro il valore complessivo del servizio per i 21 mesi di durata. È stato poi calcolato un utile teorico del 5%, attribuendo a Eco.Fap una probabilità di aggiudicazione del 25%. L’importo è stato ulteriormente ridotto del 20%, considerando la possibilità per l’impresa di utilizzare mezzi e personale in altre attività. Il risarcimento per perdita di chance è stato così determinato in 11 mila euro. Respinta, invece, la domanda relativa al danno curriculare, perché la società non avrebbe dimostrato concrete conseguenze negative sulla propria esperienza professionale e competitività.