Si chiude in Cassazione una vicenda giudiziaria legata a un attentato incendiario avvenuto a Pachino e ricostruita, nei vari gradi di giudizio, sullo sfondo dei rapporti tra gruppi criminali operanti tra Catania e la provincia di Siracusa.
La Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato da Salvo Salvatore Massimiliano contro la decisione della Corte d’Appello di Catania del 29 maggio 2025, emessa in sede di rinvio. Con il rigetto, la Suprema Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La sentenza d’appello impugnata aveva confermato, a sua volta, la decisione del Tribunale di Catania (30 settembre 2019) che aveva riconosciuto l’imputato responsabile di concorso nel reato di danneggiamento seguito da incendio, con aggravante della finalità mafiosa e recidiva, condannandolo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con riconoscimento della recidiva, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il procedimento ruota attorno a un episodio di incendio doloso che avrebbe colpito automezzi riconducibili a una società impegnata nella gestione dei rifiuti nel Siracusano, con riferimenti operativi e logistici anche nell’area di Pachino. Nell’impianto accusatorio, l’organizzatore materiale dell’azione sarebbe stato un soggetto, già condannato in via definitiva.
Il punto centrale, discusso nei vari gradi di giudizio, era invece la ricostruzione del ruolo di Salvo come soggetto che avrebbe promosso o avallato l’azione criminale. La Corte d’Appello, nel giudizio di rinvio, ha valorizzato un quadro di rapporti e “interessenze” tra consorterie mafiose operanti tra Catania e il Siracusano, oltre a una serie di intercettazioni: in particolare una conversazione (indicata come n. 678 del 7 ottobre 2015) in cui si faceva riferimento alla necessità di un “placet” da parte di un soggetto indicato come “Massimo”.
Secondo i giudici, quegli elementi – letti insieme alle conversazioni successive attribuite al soggetto che rivendicava l’azione come “favore” non rifiutabile – costituivano un quadro indiziario grave e coerente, sufficiente a superare il ragionevole dubbio sul concorso morale.
La Cassazione ricostruisce anche il percorso processuale: la vicenda era già stata oggetto di una precedente pronuncia della Suprema Corte, che aveva disposto un rinvio chiedendo un approfondimento motivazionale su alcuni aspetti, in particolare sul rapporto tra l’esecutore dell’azione e l’asserito mandante e sull’interpretazione di una intercettazione ritenuta centrale. Nel giudizio di rinvio, però, la Corte d’Appello ha riesaminato gli elementi indicati e ha nuovamente confermato la responsabilità, decisione che adesso diventa definitiva con il rigetto del ricorso.
Al centro della ricostruzione giudiziaria vi è la lettura complessiva del materiale indiziario, in larga parte basato su conversazioni intercettate. In particolare, viene richiamata l’intercettazione n. 678 del 7 ottobre 2015, nella quale due soggetti avrebbero parlato della necessità di ottenere l’assenso di un esponente apicale indicato come “Massimo” o “Lui” per poter procedere all’azione.
La Cassazione dà conto del ragionamento seguito dai giudici di merito: pur in assenza di un “riscontro documentale” diretto dell’ordine, l’intervento del presunto mandante viene ritenuto provato attraverso una valutazione unitaria degli indizi, collegando quanto emerso prima dell’azione (la necessità del via libera) a quanto emerso dopo (le rivendicazioni e i riferimenti al favore richiesto da “Massimo di Catania”).
Nella sentenza viene ricostruito un quadro di relazioni tra consorterie criminali operanti in aree diverse: il clan Cappello a Catania e la famiglia Giuliano nel Siracusano, con riferimenti anche a intercettazioni acquisite in un separato procedimento (“Penelope”). Secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, l’autore materiale dell’azione (già condannato in via definitiva come organizzatore) avrebbe agito in un contesto di rapporti e equilibri tra i gruppi.
L’azione di danneggiamento/incendio riguarda mezzi riconducibili alla Dusty s.r.l., società impegnata nella gestione dei rifiuti in alcuni comuni del Siracusano, con deposito a Pachino. Questo è il punto “territoriale” che rende la vicenda rilevante fuori dal perimetro strettamente processuale: l’atto incendiario viene letto come espressione di pressioni e intimidazioni in un ambito – quello dei servizi e degli appalti legati ai rifiuti – storicamente esposto a interessi criminali, con ricadute dirette su sicurezza, concorrenza e controllo economico.
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