Il Tar Catania ha respinto il ricorso presentato dalla Greco Costruzioni & Servizi Srl, confermando la legittimità del decreto con cui la Regione Siciliana ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima per la gestione dello Scialai all’Isola delle Correnti. La sentenza chiude (Cga permettendo) il contenzioso amministrativo avviato dalla società contro il decreto del Dipartimento regionale dell’Ambiente del 23 aprile 2026.
Il provvedimento regionale era stato adottato dopo una serie di accertamenti che avevano evidenziato diverse violazioni. Tra queste il sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria, le contestazioni penali relative a presunti abusi paesaggistici e demaniali, l’occupazione di una superficie superiore a quella autorizzata e la realizzazione di opere ritenute non conformi alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica. La società aveva contestato il decreto sostenendo, tra l’altro, che il titolo paesaggistico rilasciato nel 2012 fosse ancora efficace e che le opere realizzate fossero legittime.
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Per il Tar uno degli aspetti determinanti riguarda il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa. L’autorizzazione del 2012 consentiva infatti l’utilizzo esclusivo di servizi igienici chimici mobili, vietando espressamente la realizzazione di una fossa Imhoff con relativo sistema di smaltimento. Durante i sopralluoghi, invece, è stata accertata la presenza di servizi igienici collegati tramite tubazioni interrate a una fossa Imhoff. La società ha sostenuto che l’impianto fosse stato realizzato su un terreno privato, distante circa 200 metri dall’arenile, e autorizzato dal Comune. Secondo il Tribunale, però, la prescrizione della Soprintendenza aveva l’obiettivo di evitare qualsiasi intervento di scavo o alterazione del suolo nell’area sottoposta a tutela paesaggistica. Per questo motivo anche il collegamento mediante tubazioni interrate è stato ritenuto incompatibile con le condizioni imposte dal titolo autorizzativo.
La sentenza conferma inoltre la fondatezza delle contestazioni relative all’occupazione dell’arenile. Gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia locale hanno evidenziato l’utilizzo di una superficie di circa 3.225 metri quadrati, a fronte dei 1.000 metri quadrati previsti dalla concessione, mediante l’installazione di ombrelloni, lettini e altre attrezzature destinate all’attività dello stabilimento. Il Tar ha ritenuto irrilevante che tali occupazioni fossero costituite da strutture mobili, sottolineando che si tratta comunque di attrezzature funzionali all’attività commerciale esercitata dal concessionario.
I giudici amministrativi hanno respinto anche la contestazione relativa alla presunta sproporzione della misura adottata dalla Regione. Secondo il collegio, la decadenza della concessione risulta pienamente giustificata dal complesso delle violazioni accertate, ciascuna delle quali è stata ritenuta idonea a sostenere il provvedimento amministrativo. Con la sentenza il Tar ha quindi confermato integralmente la decadenza della concessione demaniale e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.